Norme sulla Pesca Subacquea
Le norme di legge sono
dettate principalmente nella
Legge 14 luglio 1965 n° 963,
Disciplina della pesca
marittima, e nel suo
regolamento d'esecuzione, il
D.P.R. 2 ottobre 1968 n°
1639 (in particolare il
Titolo III, Capo III,
sezione "Della pesca
subacquea"), e successive
modificazioni. Vi sono poi
le norme contenute nelle
Ordinanze Balneari emanate
dalle Capitanerie di Porto
(che hanno efficacia
nell'ambito del
compartimento marittimo per
la stagione balneare),
nonchè i regolamenti delle
zone protette e le norme di
emanazione regionale per le
acque interne.
Per esercitare la pesca
professionale occorre la
specializzazione di
pescatore subacqueo, la
pesca sportiva, invece, cioè
compiuta a fine ricreativo e
sportivo, in mare non
richiede, generalmente, il
possesso della licenza di
pesca. Naturalmente, è
vietata, sotto qualsiasi
forma, la vendita e il
commercio dei prodotti di
tale tipo di pesca.
ATTENZIONE : NEL PARCO
NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO DI
LA MADDALENA LE REGOLE SONO
MOLTO PIU' RESTRITTIVE !
Disciplina della pesca
subacquea sportiva.
(SINTESI)
E' vietata la pesca
subacquea:
-
·
di notte (consentita
solo dall'alba al
tramonto);
-
· a distanza inferiore a
500 m dalle spiagge
frequentate da bagnanti;
-
· a distanza inferiore a
100 m da impianti fissi
di pesca, da reti, da
navi all'ancora;
-
· in zone di mare di
regolare transito di
navi per l'uscita o
l'entrata nei porti ed
ancoraggi (determinate
dal capo del
compartimento
marittimo);
-
· nelle zone protette.
È inoltre vietato:
· l'uso di apparecchi
ausiliari di respirazione; è
consentito però trasportare
su un mezzo nautico fucili
subacquei e apparecchi di
respirazione della capacità
massima di 10 litri, fermo
restando il divieto del loro
utilizzo contemporaneo. In
tal caso, sul mezzo nautico
deve restare una persona
pronta a intervenire in caso
di emergenza.
· tenere il fucile subacqueo
in posizione di armamento se
non in immersione e
transitando in zone
frequentate da bagnanti;
· l'uso del fucile subacqueo
ai minori di anni 16.
Chiunque cede o affida (se
all'affidamento segue l'uso)
un fucile o attrezzo simile
a minore di anni sedici è
punito con S.A. da L.
500.000 a L 3.000.000.
È obbligatorio:
·
denunciare all'Autorità
Marittima il rinvenimento di
relitti di apparecchiature
militari, armi, bombe ed
altri ordigni esplosivi,
oggetti d'interesse storico,
archeologico ed etnografico;
· che il subacqueo si
segnali con una una boa
visibile a 300 m; nel caso -
sempre opportuno - che il
subacqueo si appoggi ad una
barca, può essere esposta su
questa una bandiera (il che
è obbligatorio se nessuno
resta a bordo): quella
bianco-celeste
corrispondente alla lettera
A del Codice Internazionale
dei Segnali, o quella rossa
con una striscia diagonale
bianca, se si è in acque
nazionali;
· che il subacqueo rimanga
entro un raggio di 50 m
dalla verticale del segnale
(boa o mezzo nautico).
Limiti di cattura:
per il pescatore sub
sportivo sono gli stessi che
per la pesca sportiva di
superficie:
· 5 kg giornalieri,
complessivi tra pesci,
mollusci e crostacei (salvo
il caso di un singolo pesce
di peso superiore);
· 1 sola cernia al giorno,
di qualsiasi specie.
Prede vietate:
-
non si possono raccogliere
"coralli, molluschi e
crostacei". Il termine
"molluschi" va inteso in
senso restrittivo, rimanendo
la possibilità di catturare
molluschi cefalopodi (polpi,
totani e seppie); è invece
strettamente vietata la
pesca dei datteri (lithofagus-lithofagus).
La raccolta del riccio di
mare è consentita solo in
apnea, manualmente e fino a
50 esemplari al giorno.o.
ATTENZIONE
: NEL PARCO NAZIONALE
DELL'ARCIPELAGO DI LA
MADDALENA LE REGOLE SONO
MOLTO PIU' RESTRITTIVE !
CONSULTATE IL REGOLAMENTO
DEL PARCO
CHIARIMENTI
DISCIPLINA DELLA PESCA
MARITTIMA
(L. 14 luglio 1965 n° 963)
La legge rimanda al
Regolamento per quanto
riguarda "le cautele e
le modalità da
osservarsi nella
detenzione ed uso del
fucile subacqueo o
attrezzi similari" (art
18 comma II°), e
si limita a fissare
l'età minima per
l'esercizio della pesca
con tali attrezzi in
anni 16. L'articolo
15 della legge (
Tutela delle risorse
biologiche e
dell'attività di pesca
), prevede il divieto
generale di "pescare in
zone e in tempi vietati
dai regolamenti,
decreti, ordini
legittimamente emanati
dall'autorità
amministrativa e
detenere, trasportare o
commerciare il prodotto
di tale pesca, nonché
pescare quantità
superiori a quelle
autorizzate, per
ciascuna specie, da
regolamenti, decreti ed
ordini legittimamente
emanati dall'autorità
amministrativa". Il
divieto è sanzionato
dall'art. 26 con
sanzione amministrativa
pecuniaria da 1 a 6
milioni di lire. L'art.
27 indica come
sanzioni amministrative
accessorie :
-
la confisca del
pescato ;
-
la confisca degli
strumenti, degli
attrezzi e degli
apparecchi di pesca
usati in contrasto
con le norme della
legge, escluse le
navi.
L' art 26 comma II°
prevede la stessa sanzione
pecuniaria per tutte le
infrazioni alle norme sulla
pesca subacquea stabilite
nel Regolamento, che andiamo
subito ad analizzare. |